ISPRA conferma esclusione dal MUD per tutti i rifiuti non pericolosi

Ci sono importanti novità per quanto riguarda l’ampio settore che coinvolge il registro carico e scarico rifiuti. L‘Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, infatti, ha ufficialmente stabilito che tutti coloro che producono rifiuti edili non pericolosi possono essere esentati dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). In altre parole, sono esclusi da tale modello tutti quei rifiuti, indipendentemente dal loro codice CER, considerati non pericolosi prodotti nei cantieri e derivanti dalle attività di costruzione e demolizione.

I rifiuti CER 15 01 esclusi dal MUD

In questa categoria rientrano, senza alcun dubbio, i rifiuti aventi il codice CER 15 01 che sono quelli relativi all’imballaggio. Ora in molti, probabilmente, si staranno chiedendo come il registro carico e scarico dei rifiuti sia influenzato da questa importante e tanto attesa decisione presa dall’ISPRA. Ebbene l’affermarsi di questa disposizione permetterà a tutte quelle aziende edili che producono qualsiasi tipologia di rifiuti non pericolosi di essere esclusi dall’obbligo di possedere l’iscrizione a tale registro. Bisogna, però, puntualizzare una cosa per evitare qualsiasi tipo di frainteso: i rifiuti edili non pericolosi, affinché possano essere esclusi dal registro di carico e scarico rifiuti, dovranno obbligatoriamente essere creati nei cantieri e dovranno derivare da attività di costruzione e demolizione. Teniamo a sottolineare questo punto perché qualsiasi altro rifiuto non pericoloso prodotto fuori cantiere (ad esempio in un’officina privata) non può essere attribuito ad attività di costruzione e demolizione, e di conseguenza prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione al registro, tramite modulo MUD, per poi essere girato annualmente alla CCIAA.
Parlando, invece, dei rifiuti pericolosi, è necessario dire che questi sono obbligati a essere iscritti al registro di carico e scarico, oltre a dover essere dichiarati mediante MUD e SISTRI, indipendentemente dal luogo in cui questi vengono prodotti.
Chiudiamo l’articolo concentrandoci sulle scadenze che riguardano la presentazione del MUD e del SISTRI nelle varie Camere di Commercio. Per il 2016 la doppia scadenza è ormai passata, in quanto il termine ultimo per poter presentare tali documenti era il 30 aprile, ma fino alla data del 31 dicembre 2016 vi è una sorta di proroga, che permette gli adempimenti del formulario di identificazione dei rifiuti, del registro di carico e scarico e della dichiarazione del MUD che erano previsti entro il 30 aprile, di essere compiuti entro tale data senza il rischio di intercorrere nelle sanzioni di operatività del SISTRI (sono previste sanzioni, però, qualora siano violate le discipline sul medesimo formulario).